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REVERSE CHARGE
A seguito delle ultime indicazioni ministeriali, ecco un chiarimento nell'ambito di applicazione del meccanismo del reverse charge in edilizia: le nuove disposizioni, entrate in vigore il 1° gennaio scorso, si applicano esclusivamente alle prestazioni di subappalto rese nei confronti di imprese appaltatrici; non valgono, invece, per le prestazioni rese direttamente, in forza di contratti d`appalto, nei confronti di imprese di costruzione o ristrutturazione.
Una successiva interpretazione resa dall`Agenzia delle Entrate, esclude l`applicazione del nuovo meccanismo dell`inversione contabile in relazione ai contratti di fornitura con posa in opera e per le prestazioni rese dai consorziati nei confronti del consorzio o societa` consortile.
La circolare completa si può leggere sul sito dell?Agenzia delle entrate all'indirizzo: www.finanze.gov.it/export/download/altri/circ_37e_2006.pdf
Sospensione dei cantieri edili e interdizione dalle gare
Sono state diramate dal Ministero delle Infrastrutture indicazioni sull’applicazione dell’art. 36-bis della legge 4 agosto 2006, n. 248, relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
La norma prevede, tra le altre cose, l’interdizione, per le imprese irregolari, a contrarre nuovi lavori con le pubbliche amministrazioni. Tenuto conto dei numerosi provvedimenti di sospensione già pervenuti, il Ministero ha individuato gli uffici competenti a ricevere comunicazione delle sospensioni e ha fornito indicazioni sulle modalità operative.
La fase istruttoria può essere svolta presso i provveditorati regionali e interregionali alle opere pubbliche. Ciascun provveditorato competente per territorio, dopo aver ricevuto il provvedimento di sospensione del cantiere emesso dall'ispettore del lavoro, deve attivare, nel rispetto delle garanzie e delle prerogative previste dalla normativa vigente, un procedimento amministrativo volto alla predisposizione di una relazione illustrativa sintetica, che deve essere trasmessa corredata di tutta la documentazione utile, alla Direzione generale per la regolazione al fine della adozione dell'atto.
Il procedimento deve essere normalmente concluso entro 45 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di sospensione; la Direzione generale per la regolazione emana tempestivamente il provvedimento finale una volta acquisita la documentazione trasmessa dal competente provveditorato.
Per quanto riguarda la durata del provvedimento interdittivo, esistono due possibilità: che sia pari alla durata della sospensione; che possa essere anche disposta per un ulteriore periodo, pari al doppio della sospensione; in entrambe le ipotesi, non può essere superiore a due anni.
RIMBORSI SPESE PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA'
I rimborsi spese erogati agli amministratori di società sono soggetti a un differente trattamento fiscale, a seconda che l’oggetto dell’incarico di collaborazione rientri o meno nell’attività professionale già svolta dal contribuente. La prima fattispecie si realizza, ad esempio (circolare ministeriale 105/E/2001), se l’incarico di amministratore è attribuito a un dottore o ragioniere commercialista, il quale deve includere il compenso percepito nel reddito di lavoro autonomo; le spese di trasferta sostenute per conto del cliente sono oggetto di deduzione dal reddito, sia pure entro il limite del 2% dei compensi percepiti; il relativo riaddebito al cliente costituisce compenso di lavoro autonomo, soggetto a Iva nonché a ritenuta d’acconto ex articolo 25 del Dpr 600/73.

A partire dal 4 luglio 2006, per effetto del Dl 223/2006, la stessa procedura (deduzione e riaddebito) si applica anche nel caso in cui le spese di vitto e alloggio siano sostenute direttamente dal committente, ricordando che in tal caso non opera la limitazione alla deducibilità nella misura massima del 2% dei compensi percepiti nell’anno.

Nel caso on cui, invece, l’amministratore sia un “dipendente” (assimilato), ossia percepisca la classica busta paga, le regole che devono essere applicate per i rimborsi spese sono quelle di cui all’articolo 51, comma 5, del Tuir. In particolare, in deroga al principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, i rimborsi delle spese sostenute dall’amministratore in occasione delle trasferte eseguite in esecuzione del proprio mandato, non concorrono alla formazione del reddito in quanto le somme rimborsate hanno natura risarcitoria (Cassazione n. 5081/1996).

Per capire quando l’amministratore è in trasferta, è necessario individuare innanzitutto la sede di lavoro, in quanto costituisce il luogo di partenza affinché si possa realizzare una trasferta da parte dello stesso. La sede di lavoro, normalmente individuata all’atto della nomina, potrebbe essere di non facile individuazione allorché l’amministratore svolga tale incarico per più società. In tali ipotesi, la circolare ministeriale 7/E/2001, risposta 5.3, ha precisato che si debba fare riferimento al domicilio fiscale del collaboratore.

Chiarita questa questione preliminare, le trasferte possono essere distinte in due categorie:

- All’interno del Comune sede di lavoro: in questo caso i rimborsi spese percepiti dall’amministratore concorrono alla formazione del reddito, tranne i rimborsi comprovati dai vettori e documentati (taxi, autobus, e così via);

- Fuori dal Comune sede di lavoro: in tal caso, partendo dal presupposto che i rimborsi percepiti non concorrono alla formazione del reddito entro certi limiti quantitativi, è necessario distinguere tre tipologie di rimborso.

In particolare:

- Analitico: non concorrono alla formazione del reddito dell’amministratore i rimborsi per spese di viaggio, vitto, alloggio e indennità chilometrica, debitamente documentate nel limite massimo giornaliero di 15.49 euro per le trasferte all’estero;

- Forfettario: prevede la non tassabilità del rimborso analitico delle spese di viaggio ( o indennità chilometriche); oltre ad un rimborso forfettario (indipendente quindi dalle spese effettive) per un massimo di 46.48 euro giornalieri per le trasferte in Italia e 77.47 euro per le trasferte all’estero;

- Misto: come per quello forfettario, è disposta la non tassabilità delle spese viaggio, mentre per le spese di vitto e alloggio è prevista la riduzione di 1/3 o 2/3 dei limiti sopra riportati per il rimborso forfettario, a seconda che la società provveda a rimborsare anche il vitto o l’alloggio (alternativamente) o entrambi.

Sandro Cereto, Il Sole 24 Ore del 3 dicembre 2007


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