Home Page
Français English Deutsch
Chi siamo Imposta come pagina iniziale Links Iscrizione

Cerco e Vendo casa
RivieraEdilizia News
Curiosità dal mondo
Iscriviti alla newsletter:
Link di Portosole

Polis
Regione Liguria Provincia di Imperia Provincia di Savona
Sottoscrivi il feed RSS per questa sezione!
CRIMINI CONTRO L'AMBIENTE: INSERITI NEL CODICE PENALE
I crimini ambientali sono introdotti nel codice penale. Con il disegno legge: “Disposizioni concernenti i delitti contro l’ambiente. Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della relativa disciplina", approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 aprile, vengono inseirti nel Codice penale una serie di delitti dolosi, in alcuni casi è prevista anche la forma dolosa, per atti che danneggiano l'ambiente.
Il disegno di legge proposto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Alfonso Pecoraro Scanio, e del Ministro della giustizia, Clemente Mastella, prevede che sia considerati tra i delitti, ad esempio, il traffico illecito di rifiuti e il disastro ambientale.
L'obiettivo principale è quello di strutturare un’adeguata controffensiva verso i reati contro l’ambiente: dal pericolo concreto, al danno, fino al disastro ambientale.
Introdotti, anche, i reati di associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientaleper contrastare il fenomeno dilagante dell'ecomafia.



Scheda di presentazione - Disegno legge: “Disposizioni concernenti i delitti contro l’ambiente. Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della relativa disciplina"


1) L’Ambiente diventa un bene tutelato anche dai Codici L’ambiente è bene giuridico tutelato dal complesso delle disposizioni costituzionali comunitarie e internazionali e ne viene riconosciuta per la prima volta nella legislazione italiana la dignità all’interno dei codici generali di settore

2) Il ddl è già in sintonia con la proposta della Commissione Europea L’Italia anticipa il recepimento della Direttiva Europea (allo stato a livello di proposta della Commissione, che a sua volta riproduce in sostanza la decisione quadro del 2003, annullata per motivi formali)

3) Come per tutti i maggiori paesi europei anche per l’Italia i crimini ambientali verranno sanzionati dal Codice penale In verità, le legislazioni dei Paesi europei più importanti già contengono norme a tutela dell’ambiente o delle singole matrici ambientali (in Germania sono state inserite nel 1980 e nel 1994 a fini di lotta alla eco-criminalità)

4) Le sanzioni penali significano maggiore consapevolezza dell’impatto dei crimini e maggiore efficacia dissuasiva L’introduzione nel codice penale significa maggiore riprovazione sociale e consapevolezza dell’impatto dei crimini ed una maggiore efficacia dissuasiva. A fronte di gravi delitti ambientali, infatti, era chiara l’inefficienza o l’ inefficacia di sanzioni civili e amministrative e anche di sanzioni penali meno gravi come le contravvenzioni. Oggi chi inquina e devasta l’ambiente paga. Ci sarà una maggiore attenzione da parte delle forze dell’ordine e della magistratura, maggiore consapevolezza dei cittadini.

5) I reati ambientali non sono più reati “inferiori” La novità della introduzione di tali reati a titolo di delitto consiste nella gravità dei delitti rispetto alle contravvenzioni. Le contravvenzioni penali siano soggette ad un termine sempre inferiore rispetto ai delitti, con conseguente facile superamento dei termini di legge e sostanziale inefficacia della sanzione penale. Si fa presente che tutte le Commissioni di lavoro sul diritto penale vogliono operare nel senso di lasciare nel codice penale solo i reati importanti, eliminando le manifestazioni di reato meno gravi. In definitiva, i delitti contro l’ambiente resteranno all’interno del codice penale quali crimini tra i più gravi (ledono sia il bene ambiente, ma quasi o meglio anche la persona umana, tanto che taluni ritenevano che la posizione giusta all’interno del codice parte speciale fosse non già vicino ai delitti contro la incolumità pubblica, ma accanto alla tutela della persona).

6) Capacità di intervento anche su reati che coinvolgano più Paesi La proposta di Direttiva UE fa riferimento alla esigenza di una disciplina quanto più possibile omogenea e armonizzata in ambito comunitario, anche perché determinati fenomeni criminali assumono aspetti di ultranazionalità, come il traffico illecito di rifiuti.

7) La nozione di Ambiente come bene da tutelare si estende oltre che ad aria, acqua e sole anche a flora e fauna Con riferimento al disegno di legge, si fa presente che esso recepisce una nozione di ambiente quale bene costituzionalmente rilevante e protetto, che comprende le matrici ambientali tradizionali (acqua, aria, suolo e quindi anche sottosuolo), con estensione anche a fauna e flora. Si è ritenuto allo stato di non inserire riferimenti al paesaggio e al patrimonio storico, artistico e archeologico, al fine di delimitare la materia a quella ambientale tradizionale, non escludendosi in via di principio una integrazione a tutela di beni di competenza del Dicastero dei beni culturali e ambientali, salva la esigenza di coordinamento con il codice dei beni culturali.

8) Si prevede il reato di a il disastro Ambientale anche colposo Particolare attenzione va posta al traffico illecito di rifiuti e al traffico di materiale radioattivo o nucleare. Segue la fattispecie di delitti ambientali in forma organizzata (c.d. ecomafia). Si prevede una particolare ipotesi di falso documentale in materia ambientale. Si prevede il reato di impedimento al controllo ambientale. Nelle fattispecie specifiche di delitto, si prevedono sia ipotesi a titolo di reato di pericolo concreto (oltre alla alterazione del patrimonio naturale, della fauna e della flora, la immissione di sostanze o energie con pericolo di compromissione, come l’inquinamento di acqua, suolo, sottosuolo, aria) che di danno (compromissione verificatasi), sia a titolo di dolo che di colpa.

Si fa presente che molti delitti gravissimi, quali disastri purtroppo noti (Seveso, Porto Marghera, l’inquinamento del fiume Reno da parte della società Bayer) sono evidentemente stati commessi non intenzionalmente né con dolo, ma a titolo di colpa, sia pure grave e l’introduzione della colpa comporterà una maggiore sensibilizzazione degli operatori. Si prevedono anche meccanismi premiali (causa di non punibilità, ravvedimento operoso, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi) per coloro che attivandosi, impediscono, eliminano o riducono i danni ambientali. Si fa presente che tali norme di chiusura non possono mettere in secondo piano che il diritto – a maggior ragione il diritto penale, che contempla quale sanzione il sacrificio della libertà della persona umana - ha anche una funzione educativa e di orientamento culturale, delle amministrazioni, compresa quella della giustizia, e dei cittadini: suo scopo è di evitare, prima ancora che di reprimere, i crimini: nemo punitur quia peccatum est, sed ne peccetur (Seneca). Allo stesso modo lo scopo del diritto ambientale è di evitare, prima che reprimere, il danno ambientale.


Maggiori informazioni »
QUALCHE CONSIGLIO PER CHI ACQUISTA CASA
È una regola non scritta, ma nelle agenzie immobiliari italiane vige ormai la «regola del 3%» di provvigione. Tradotto in cifre significa che per una casa da 200mila euro si spendono mediamente 6mila euro, per una da 400mila euro ben 12mila euro. Una cifra che equivale al costo di un'auto di piccola cilindrata. Una recente inchiesta di Altroconsumo, poi, ha messo in luce come nel 92% dei casi la richiesta del 3% gravi sia su chi acquista che su chi vende. Risparmiare, però, si può cercando la trattativa diretta fra privati.

INTERNET .
La rete è sempre più lo strumento preferito per mettere in contatto i privati. Se i siti più visti ( www.casa.it, www.tecnocasa.it, e www.eurekasa.it) presentano soprattutto annunci di agenzie immobiliari, guardando meglio nella rete si trovano molti luoghi per mettere in comunicazione i privati. Fra questi il sito www.rivieraedilizia.com e www.casetraprivati.com, totalmente gratuito e senza agenzie immobiliari. La gratuità non è ovunque su internet: su www.clickcase.it, ad esempio, si paga una manciata di euro sia per pubblicare che per accedere alle offerte, tutte fra privati. Nel regno delle aste on line, www.ebay.it, invece, a pagare è solo chi inserisce l'annuncio.

GIORNALI DI ANNUNCI.
Nonostante internet, i giornali di annunci restano uno degli strumenti privilegiati per chi cerca casa. Secondamano, 190mila copie diffuse la settimana dalle sue 18 edizioni, è il leader nel Nord Italia; Gli Affari , invece, è il settimanale di annunci più venduto in provincia di Imperia e Savona.

ASTE GIUDIZIARIE.
Uno strumento in gran parte sconosciuto per trovare casa è quello delle aste giudiziarie. Partecipare non è semplicissimo: bisogna rivolgersi direttamente ai tribunali, versare una caparra del 10% sulla base d'asta ed essere pronti a pagare l'intero importo entro 60 giorni dall'aggiudicazione. Negli ultimi mesi, però, la procedura è diventata più semplice grazie agli accordi stipulati fra banche e tribunali che semplificano la procedura per accedere a un mutuo (vedi www. asteimmobili.it). Il prestito deve essere chiesto un mese prima dell'asta e viene erogato solo se il richiedente si aggiudica la casa. In caso contrario si pagano solo le spese di istruttoria (circa 100 euro).

Gli annunci via sms
L'sms è l'ultima frontiera per comprare e vendere casa fra privati. Da poche settimane, infatti, è attivo il numero 340/800.90.00 a cui si possono inviare messaggi dal cellulare specificando la casa che si desidera. Il funzionamento è semplice. L'utente invia un sms specificando l'oggetto della sua ricerca (ad esempio ''Cerco bilocale da comprare a Roma. Circa 70 mq, max 300mila euro'').
In pochi secondi riceverà i primi messaggi di risposta con gli annunci che rispondono alla sua richiesta ed i recapiti dei proprietari da contattare direttamente. Il procedimento per l'offerta è speculare: basta inviare un sms con scritto ''Offro'' e la descrizione dell'immobile. Il costo varia dagli 0,55 a 1 euro per sms ricevuto e le ricariche si possono fare o sul sito www.3408009000.it (senza costo di ricarica) o telefonando al 899/77.77.80 (costo di ricarica 3 euro).


Cinque consigli per evitare truffe

Verificare sempre lo stato dell'immobile, l'impianto idraulico e termico e i certificati di conformità. Molti dei problemi quando si acquista casa nascono da qui e quindi è meglio farsi accompagnare da un tecnico.

Farsi consegnare dall'amministratore una dichiarazione che attesti che tutte le spese condominiali sono state pagate. Il nuovo proprietario, infatti, è tenuto a pagare eventuali spese non saldate dal proprietario precedente.

Effettuare sempre i controlli presso la Conservatoria dei registri immobiliari e presso il catasto per accertare la regolarità e la proprietà dell'immobile

Se si acquista casa attraverso un'asta giudiziaria occorre tenere a mente che l'intera somma va versata entro 60 giorni dall'aggiudicazione dell'immobile.

Se ci si serve di un'agenzia immobiliare bisogna fare attenzione che il venditore non tenti di scaricare tutte le spese di provvigione sull'acquirente: si tratta di diverse migliaia di euro in più. E in ogni caso è sempre opportuno provare a contrattare la cifra richiesta dagli intermediari.
CONTRATTO PRELIMINARE
Di norma nei contratti di compravendita immobiliare il promittente acquirente in sede di sottoscrizione del preliminare si obbliga a versare una certa somma di denaro (o quantita` di altre cose fungibili) a titolo di caparra confirmatoria (rif. art. 1385 cod. civ.) che gli verra` restituita o imputata alla prestazione dovuta in caso di adempimento del contratto definitivo.
Si tratta di una clausola avente la funzione di rafforzare l`efficacia del contratto dal momento che al verificarsi dell`inadempimento, a prescindere dalla prova dell`eventuale danno subito e senza dover ricorrere all`autorita` giudiziaria, la parte non inadempiente potra` recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta (o l`acquirente potra` chiedere il doppio di quella versata) che in tal modo rappresenta una sorta di liquidazione convenzionale del danno. Cosi` facendo la parte non inadempiente puo` evitare le lungaggini dell`iter giudiziario e la necessita` di fornire la prova dei danni subiti nell`incertezza tra l`altro dell`entita` del risarcimento che il giudice eventualmente potra` assegnare.
In alternativa al recesso, che si configura quale rimedio stragiudiziale all`inadempimento, la parte che intende ottenere l`adempimento puo` invece chiedere la risoluzione giudiziale del contratto e il risarcimento dei conseguenti danni che dovranno pero` essere provati.
Una volta optato per la richiesta all`autorita` giudiziaria dell`esecuzione del contratto o della sua risoluzione, dottrina e giurisprudenza si sono spesso interrogate sulla possibilita` o meno per la parte richiedente di poter, in ogni caso pretendere, oltre al risarcimento dei danni, la ritenzione della caparra a maggior ragione quando la prova del danno non dovesse andare a buon fine.



La piu` recente giurisprudenza ha ritenuto di esprimersi nel senso dell`alternativita` e quindi non della complementarita` (come invece affermato da altro indirizzo: vedi in proposito Cass. Civ. sez. I, 17/7/2001 n. 319) dei rimedi messi a disposizione della parte lesa nel senso che ove venga chiesta la risoluzione del contratto si perde il diritto a ritenere la caparra in quanto il risarcimento del danno andra` calcolato secondo le norme generali previa dimostrazione dell`esistenza e dell`ammontare del medesimo. In tal senso si sono espresse: Cass. Civ. sez. III, 24/1/2002 n. 849; Cass. Civ. sez. III, 20/9/2004 n. 18850; Cass. Civ. sez. II, 2/12/2005 n. 26232; Cass. Civ. sez. II, 7/6/2006 n. 13339.



Realizzato da WebSystems
© 2008 RivieraEdilizia.com
Via J. Amoretti 13 - 18100 Imperia (IM)
Tel. 0183/275611 - info@rivieraedilizia.com