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Normativa
SUBAPPALTI OK SOLO SE AUTORIZZATI DALLA STAZIONE APPALTANTE
Tutti i subappalti, a prescindere dall’importo dei lavori, devono essere autorizzati dalla stazione appaltante. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5906 del 21 novembre 2007, smentendo la pronuncia di primo grado del Tar. Leggi la notizia su EDILPORTALE


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USO ILLEGITTIMO DELLE MACCHINE OPERATRICI
L’associazione delle imprese dell’autotrasporto CNA FITA della Liguria ha espresso, al ten. Colonnello Franco Cancelli Comandante prov.le dell’ Arma dei Carabinieri di Imperia, “Il più sentito apprezzamento e sincera gratitudine al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Imperia per la brillante operazione, nella quale si è distinto il cap. Antonio Angiulli per elevata competenza e professionalità, che ha permesso di fare emergere l’improprio utilizzo dei veicoli classificati “macchine operatrici” (art.li 58 e 114 del C.d.S.), a scapito delle imprese dell’autotrasporto c.t. in termini non solo di concorrenza sleale ma soprattutto con seri pericoli alla circolazione sulle strade”.
"Le imprese dell’autotrasporto nella provincia di Imperia, nella Regione Liguria e in tutta l’Italia, hanno la necessità, alfine di tutelare la loro dignità ad operare in un mercato sempre più aspro e difficile, di vedere il rispetto delle regole e della legalità. Ed è per questo che l’ azione condotta dal Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Imperia assume l’alto valore di incoraggiare, tutti i cittadini, ad avere fiducia nelle Istituzioni dello Stato e nella giustizia”.
La CNA FITA della Liguria ha trasmesso, per conoscenza, l’apprezzamento rivolto all’Arma dei Carabinieri di Imperia, anche al ministro dei Trasporti Prof. Alessandro Bianchi, al Dott. Maurizio Maccari Prefetto di Imperia e al Generale di Brigata Alessandro Tornabene Comandante regionale per la Liguria dell’Arma dei Carabinieri.
Contributi-incentivi
RIMOSSO IL LIMITE PER GLI INCENTIVI AL FOTOVOLTACon la circolare 66/E dello scorso 6 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha rimosso definitivamente il vincolo secondo cui per l’incentivazione dell’energia fotovoltaica venivano distinti coloro i quali utilizzano direttamente l’energia prodotto e quelli che la immettono in consumo. Con la circolare 66/E gli incentivi del conto energia messo a punto dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007 vanno erogati per tutta l’elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico a prescindere dal fatto che i produttori abbiano scelto il servizio di scambio sul posto (detto anche Net Metering) o cedano la propria produzione alla rete.

Questo è in sintesi il contenuto della circolare 66/E dell’Agenzia delle Entrate, che modifica il contenuto della precedente circolare n. 46/E dello scorso 19 luglio 2007, secondo la quale per gli impianti di potenza non superiore a 20kW, nel caso di servizio di scambio sul posto la tariffa incentivante spetta solo in relazione all’energia prodotta e consumata in loco dall’utente, mentre l’energia prodotta in eccesso rispetto ai consumi è assorbita dalla rete per poter essere successivamente riprelevata dall’utente medesimo in caso di consumi superiori alla produzione. Mentre nel caso l’energia venga ceduta alla rete la tariffa spetta per tutta la produzione, anche per l’energia eccedente i consumi dell’utenza e ceduta sia al mercato libero, sia al gestore di rete cui l’impianto è collegato.

La circolare 66/E prende atto della segnalazione dell’Autorità per l’Energia Elettica e il Gas (AEEG) secondo la quale la tariffa incentivante è limitata all’energia elettrica prodotta e consumata in loco dall’utente, nell’ambito della disciplina dello scambio sul posto, solo per gli impianti fotovoltaici che percepiscono l’incentivo ai sensi del decreto ministeriale 28 luglio 2005 (come modificato ed integrato dal decreto Ministeriale 6 febbraio 2006). Il decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 ha modificato il dm 28/07/2005, eliminando il trattamento differenziato per i soggetti che si avvalgono dello scambio sul posto e riconoscendo anche a questi ultimi, la tariffa incentivante su tutta l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico, indipendentemente dal fatto che sia auto-consumata o immessa in rete (articolo 6 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007).

Rispetto alla circolare 46/E dell’Agenzia, che definiva la disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaici, la circolare 66/E non comporta conseguenze fiscali, pertanto, restano fermi i chiarimenti resi con la circolare 46/E in ordine al trattamento fiscale della tariffa incentivante.
Ricordiamo che La circolare 46/E dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti riguardanti la disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaicied in particolare:
la disciplina iva della tariffa incentivante;
la disciplina iva dell'acquisto o realizzazione dell'impianto fotovoltaico;
la disciplina fiscale della "tariffa incentivante" e dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia.
ICO
Formazione
UN CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO ALLE ATTIVITA’ DI BONIFICA AMIANTO ED UN CORSO PER RESPONSABILE TECNICO GESTIONE RIFIUTI MODULO A, TRASPORTO RIFIUTI (SPECIALIZZAZIONE). Sono attualmente aperti presso la scuola edile di Savona le iscrizioni per qesti due corsi della durata rispettivamente di ore 40 e di ore 16.

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Sicurezza
LA SICUREZZA ELETTRICA NEL CONDOMINIO
Dal 23/01/2002, il Decreto ha disciplinato: - gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, - gli impianti elettrici di messa a terra, - gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione, nell’ambito dei luoghi di lavoro definendo le procedure per la prima messa in esercizio degli impianti e per le successive visite periodiche. Per la messa in esercizio degli impianti, viene ribadita la centralità dell’installatore che, con l’emissione della “Dichiarazione di Conformità” (nata con la L. 46/90)si responsabilizza sulla esecuzione a regola dell’arte dell’impianto ; è infatti sufficiente l’inoltro della dichiarazione all’ISPESL e all’ASL/ARPA da parte del Datore di lavoro per mettere in esercizio l’impianto. Solo per i luoghi con pericolo di esplosione, la messa in esercizio è invece subordinata all’omologazione ASL/ARPA che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente. Assolutamente importante è poi la disposizione della Verifica periodica introdotta dallo stesso Decreto. In sostanza, l’impianto deve nascere corretto ma deve essere mantenuto a norma anche a distanza di tempo: questo requisito deve essere controllato ufficialmente con verifiche periodiche biennali/quinquennali eseguite da soggetti abilitati, i soggetti abilitati a queste verifiche sono chiaramente identificati con gli Organismi Notificati e con le ASL/ARPA. Le disposizioni del Legislatore in questo campo sono quindi prive di dubbi: gli impianti elettrici sopra indicati debbono essere costruiti a norma, manutenuti nel tempo e verificati periodicamente – chiaro è l’oggetto - chiara è la tempistica per quanto sopra – chiari sono i Responsabili per ogni fase della procedura.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministero del Commercio dell'Industria e dell'Artigianato
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
INAIL
INPS
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